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Agevolazioni prima casa: non c’è fusione in caso di demolizione e ricostruzione

Non trova campo di applicazione l’agevolazione “prima casa” per il proprietario di appartamento (già acquistato con il beneficio) e facente parte di un fabbricato più ampio, nel caso in cui questi intenda acquistare la piena proprietà dell’ulteriore porzione immobiliare facente parte dello stesso detto fabbricato, il quale dopo il citato acquisto sarà oggetto di demolizione e successiva costruzione, di un villino sulla medesima area. E’ la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate — scrive il sito Investireoggi.it — nella Risposta n. 113/E del 2020, in cui è riportato il caso di una signora comproprietaria, con il marito in regime di separazione, di una porzione immobiliare (casa di abitazione  e garage) facente parte di un più ampio fabbricato ed acquistata con le agevolazioni prima casa. La signora intende ora acquistare la piena proprietà dell’ulteriore porzione immobiliare facente parte di detto fabbricato. Successivamente al predetto acquisto è intenzione dei coniugi demolire l’intero fabbricato ed edificare, sull’area che risulta della demolizione, un villino, che sarà composto da un’unica casa di abitazione con annesso locale garage. L’istante, dunque, ha domandato all’Amministrazione finanziaria se sul nuovo acquisto dell’unità immobiliare potrà fruire nuovamente delle agevolazioni. L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’agevolazione per l’acquisto della prima casa spetta purché siano rispettate congiuntamente una serie di condizioni, ossia: a) l’immobile oggetto dell’acquisto deve appartenere a categoria catastale diversa da A1, A8 e A9; b) l’immobile acquistato deve essere ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività; c) nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare; d) nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.

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